Sul BURL n.28 del 7 luglio 2015 è
stata pubblicata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 730 del 23 giugno
2015 recante gli “Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della
stampa quotidiana e periodica”.
Una nuova normativa
fortemente voluta da S.N.A.G Concommercio e Si.Na.Gi soprattutto per quanto concerne il
mantenimento di una licenza per la vendita.
Ora
finalmente l’edicola potrà diventare più “impresa” e il giornalaio lascerà più
spazio all’imprenditore. E’ evidente che qualcosa cambierà e che ci porterà ad
un tipo di attività commerciale molto diversa nei prossimi anni. Siamo anche
convinti che sarà più produttiva anche se meno legata all’ editoriale.
Riportiamo
i dati salienti, il BURL e la documentazione dell’iter legislativo vi è già
stata inviata a mezzo mail.
Art. 1- Ambito di applicazione e definizioni, si identifica come punti di vendita esclusivi quelli che, previsti
nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di
quotidiani e periodici e costituiscono la rete di vendita dedicata
all’informazione.
Sono,
invece, punti di vendita non esclusivi,
gli esercizi che vendono, in maniera non prevalente, quotidiani o periodici in
aggiunta ad altre merci. L'attività, quale punto di vendita non esclusivo, può
essere attivata dai seguenti esercizi:
rivendite di generi di monopolio,rivendite di carburanti e di oli
minerali, bar, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri
commerciali,librerie con una superficie di vendita superiore a mq 120, esercizi
a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla
vendita delle riviste di identica specializzazione
Art. 2- Esercizio
dell'attività - La disposizione
articola la rete di diffusione e di
vendita in: punti di vendita
esclusivi, punti di vendita non
esclusivi,
L’attività dei
punti vendita esclusivi è soggetta ad autorizzazione comunale (non semplice SCIA come sta accadendo in
alcuni Comuni della provincia di Milano), anche a carattere stagionale, sulla
base del piano di localizzazione.
I punti vendita esclusivi possono destinare
una parte della superficie di vendita, purchè
l’attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici:
-
alla erogazione di
servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l’informazione e
l’accoglienza turistica;
-
alla
commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia pastigliaggi
confezionati, prodotti alimentari
confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di
conservazione ivi incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e
prodotti del settore non alimentare.
L’articolo precisa, inoltre, che fermo
restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle
attrezzature utilizzate, la vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita
esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande pre-confezionate
e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui
all’articolo 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 (requisiti professionali).
Anche l’attività dei punti vendita non esclusivi è sottoposta ad autorizzazione
comunale, per il rilascio della quale i comuni applicano i criteri di cui
all’art. 6 comma 2
Art. 4 - Modalità
di vendita - I punti vendita
esclusivi e quelli non esclusivi assicurano: i primi, la parità di trattamento alle diverse testate nella vendita di
quotidiani e periodici, i secondi,
la parità di trattamento alle diverse testate nell’ambito della tipologia di
quotidiani o periodici prescelta
per la vendita
Art. 6- Criteri per l'adozione dei piani di localizzazione
dei punti di vendita esclusivi - La disposizione prevede, che
i Comuni adeguano o adottano i piani di localizzazione dei punti esclusivi, sentite le associazioni degli
editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello
provinciale e regionale.
Art. 7- Interventi per il mantenimento, l’innovazione e lo
sviluppo della rete distributiva - L’ultimo articolo del
provvedimento introduce azioni per favorire il mantenimento, l’innovazione e lo
sviluppo della rete distributiva prevedendo, collaborazione tra la Regione e i
Comuni e con il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle Associazioni
di rappresentanza del comparto.
La Deliberazione in commento sostituisce in toto la
Deliberazione del Consiglio regionale n. 549/2002
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