11 luglio 2015

Una nuova edicola

Sul BURL n.28 del 7 luglio 2015 è stata pubblicata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 730 del 23 giugno 2015 recante gli “Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Una nuova normativa fortemente voluta da S.N.A.G Concommercio e Si.Na.Gi soprattutto per quanto concerne il mantenimento di una licenza per la vendita.

Ora finalmente l’edicola potrà diventare più “impresa” e il giornalaio lascerà più spazio all’imprenditore. E’ evidente che qualcosa cambierà e che ci porterà ad un tipo di attività commerciale molto diversa nei prossimi anni. Siamo anche convinti che sarà più produttiva anche se meno legata all’ editoriale.



Riportiamo i dati salienti, il BURL e la documentazione dell’iter legislativo vi è già stata inviata a mezzo mail.

 Art. 1- Ambito di applicazione e definizioni, si  identifica come punti di vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici e costituiscono la rete di vendita dedicata all’informazione.
Sono, invece, punti di vendita non esclusivi, gli esercizi che vendono, in maniera non prevalente, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci. L'attività, quale punto di vendita non esclusivo, può essere attivata dai seguenti esercizi:  rivendite di generi di monopolio,rivendite di carburanti e di oli minerali, bar, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali,librerie con una superficie di vendita superiore a mq 120, esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione

Art. 2- Esercizio dell'attività - La disposizione articola la rete di diffusione e di vendita in:  punti di vendita esclusivi,  punti di vendita non esclusivi,

L’attività dei punti vendita esclusivi è soggetta ad autorizzazione comunale (non semplice SCIA come sta accadendo in alcuni Comuni della provincia di Milano), anche a carattere stagionale, sulla base del piano di localizzazione.
I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, purchè l’attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici:

-         alla erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l’informazione e l’accoglienza turistica;

-         alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare.

L’articolo precisa, inoltre, che fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate, la vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 (requisiti professionali).
Anche l’attività dei punti vendita non esclusivi è sottoposta ad autorizzazione comunale, per il rilascio della quale i comuni applicano i criteri di cui all’art. 6 comma 2

Art. 4 - Modalità di vendita - I punti vendita esclusivi e quelli non esclusivi assicurano:  i primi, la parità di trattamento alle diverse testate nella vendita di quotidiani e periodici, i secondi, la parità di trattamento alle diverse testate nell’ambito della tipologia di quotidiani o periodici prescelta per la vendita

Art. 6- Criteri per l'adozione dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi - La disposizione prevede, che i Comuni adeguano o adottano i piani di localizzazione dei punti esclusivi, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

Art. 7- Interventi per il mantenimento, l’innovazione e lo sviluppo della rete distributiva - L’ultimo articolo del provvedimento introduce azioni per favorire il mantenimento, l’innovazione e lo sviluppo della rete distributiva prevedendo, collaborazione tra la Regione e i Comuni e con il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle Associazioni di rappresentanza del comparto.


La Deliberazione in commento sostituisce in toto la Deliberazione del Consiglio regionale n. 549/2002

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