13 aprile 2012

Edicole e art. 39

Cosa è cambiato? Parliamone in edicolese! Abbastanza per aver reso vecchio il nostro Accordo Nazionale, a sufficienza per “gelare il mondo distributivo” e per riaprire le prospettive di un Accordo  dal carattere commerciale e non solo normativo.

1.    L’art. 39 non ha eliminato le licenze. Modifica l’art. 5 del D.lgs n.170 e sotto un profilo strettamente letterale non modifica i parametri previsti dal medesimo decreto in tema di autorizzazione alla vendita. Nonostante questo molti aspetti devono essere comunque verificati (vedi  “Azienda Edicola”  n° 2).
2.    “Gli Edicolanti” – Le nuove norme riguardano espressamente gli edicolanti e tale termine è usato per la prima volta. Da una parte c’è una sorta di riconoscimento giuridico della nostra professione, dall’altra c’è da dire che non è affatto chiaro cosa si intenda con il termine “edicolante”.
3.    L’art. 39 modifica/integra, come abbiamo detto, il D.lgs 170, e quanto viene riportato ha una forte incisività per il nostro lavoro con valore di LEGGE. Si supera, pertanto, l’incisività rappresentata dal nostro Accordo Nazionale la cui valenza giuridica è molto limitata. Ciò che viene consentito dalle nuove norme ha valore di legge.
4.    Gli edicolanti possono vendere qualsiasi altro prodotto presso la loro sede nel rispetto della normativa vigente”. Ad una prima lettura potrebbe sembrare che si possa vendere ogni tipo di prodotto. In realtà si tratta di una affermazione di principio generale che ha una sua declinazione Regionale e anche Comunale. Stiamo intervenendo con la Regione Lombardia per poter rendere fattiva questa possibilità allargando le opportunità di vendita dei rivenditori oltre a quanto le normative attuali consentano.
5.    “Gli edicolanti possono praticare sconti”. Gli edicolanti possono praticare sconti non i distributori. Inizialmente erano state avanzate proposte di legge che andavano ad intaccare l’obbligatorietà a mantenere il prezzo di cessione del prodotto editoriale alla rete di vendita (esclusivi e non esclusivi) identico sul tutto il territorio nazionale. Poi questa proposta è…scomparsa. Nasce però una norma che concede all’edicolante questa facoltà…non ad altri soggetti. Forse vuole dare una parvenza di liberalizzazione del costo dei prodotti, il fatto è che per un edicolante fare uno sconto ha poco senso. Sicuramente non avrà seguito sulla rete di vendita considerato anche la difficoltà fiscale per seguire tale norma.
6.    “Gli Edicolanti possono restituire in compensazione il materiale fornito in conto vendita defalcandone il valore sulle successive anticipazioni”. Queste poche righe sono in grado di sconvolgere l’attuale assetto distributivo e di vendita sul territorio nazionale. Molti danno per scontato che “rifiutare un prodotto” inviato dal distributore sia normale e logico. Nella realtà era una violazione delle norme vigenti. Parecchie migliaia di edicole sul territorio hanno ora il diritto di respingere il prodotto per compensare le successive anticipazioni, ovvero abbassando il valore dell’estratto conto. Tale norma va a sovrapporsi con quanto previsto dall’Accordo Nazionale su tale ambito generandone la nullità. Il vigente Accordo Nazionale art. 13 prevede che: “Fermo restando il principio sancito dal punto 5 dell’art. 10 nella parte relativa ai compiti del rivenditore, in nessun caso il rivenditore può effettuare la resa prima del termine di permanenza del prodotto editoriale”.     Importante è anche non confondere il concetto di “Conto vendita” con “Conto deposito”. Tutto il prodotto nelle nostre edicole è sostanzialmente in conto vendita, parte di esso viene inviato con pagamento a 60 giorni, ovvero il…conto deposito. Pertanto, la norma abbraccia la totalità dei titoli ricevuti in edicola.
7.    “(…) la mancata fornitura, ovvero gli eccessi o i difetti di fornitura ingiustificati da parte del distributore, sono pratiche commerciali sleali” – Gli edicolanti con questa norma hanno la possibilità di far valere i propri diritti denunciando eventuali pratiche commerciali sleali. In questo caso si parla comunque di dover dimostrare l’illecito e di ricorrere alla Magistratura ordinaria.
8.    “Le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni dell’art. 5 del D.lgs. n° 170 sono nulle ma non viziano il contratto cui accedono”- Spesso i distributori locali riescono ad ottenere dai rivenditori, data la loro posizione dominante nei confronti della rete di vendita, firme su contratti di fornitura che vanno a derogare, o a specificare norme già in essere in favore della distribuzione o ad aggiungerne altre. Attraverso questa norma si è ottenuto che qualsiasi contratto che contrasti con gli articoli specificati dal 39 è nullo senza compromettere il rapporto di distribuzione.  

Ecco il testo completo:
Art. 39 Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore.
1. All’articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

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