L’ art. 39 ha determinato un cambiamento significativo
delle regole del rapporto distributivo, riconoscendo agli Edicolanti una serie di
importanti diritti e facoltà.
Riportiamo in dettaglio alcuni aspetti
normativi fondamentali che ora regolano la nostra attività quotidiana. Ribadiamo che quanto è riportato è oggi
“legge” non è quindi riconducibile ad un Accordo di natura privatistica, per cui la distribuzione
locale non può esimersi dai propri doveri.
Le aree distributive che dovessero
aver difficoltà nel rendere la merce
potranno utilizzare gli allegati. Siamo a disposizione per
approfondire ogni problema sul tema.
d-ter) gli edicolanti possono
praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale
fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive
anticipazioni al distributore;
1) Ai
sensi della lettera d-ter del nuovo art. 5 del D. Lgs. n. 170/2001, gli
Edicolanti possono rendere, in compensazione, i prodotti ricevuti in conto
vendita al fine di ridurre le anticipazioni finanziarie. Questa norma deve
essere intesa nel senso di autorizzare le rese anticipate. Ad avviso dello SNAG
- anche se la norma non lo prevede espressamente – tale facoltà dovrà essere esercitata
tenendo conto del principio di parità di trattamento e con consapevolezza
imprenditoriale, perché l’obbiettivo è quello di ridurre gli importi degli
estratti conto, ma soprattutto di ottimizzare le forniture e massimizzare le
vendite.
La resa dovrà
avvenire scrivendo, se possibile, sulla bolla di resa oppure, su apposito modulo ,le pubblicazioni rese con la dizione: “pubblicazioni
restituite in compensazione delle anticipazioni finanziarie ai sensi della
lettera d-ter dell’art. 5 del Decreto n. 170/2001”. L’Edicolante potrà
defalcare il valore delle pubblicazioni rese dal primo estratto conto utile. E’
importante conservare copia dell’elenco delle pubblicazioni rese per gli
eventuali casi di contestazione.
d-quater) fermi restando gli
obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la
ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per
eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore
costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione
delle vigenti disposizioni in materia.
Ai sensi
della lettera d-quater del nuovo art. 5 del D. Lgs. n. 170/2001 è
facoltà dell’Edicolante contestare al Distributore Locale sia le carenze, che
gli eccessi di fornitura, rispetto alla domanda di mercato.
In questi
casi gli Edicolanti possono segnalare al Distributore Locale (preferibilmente a
mezzo di raccomandata A.R. o via fax) sia gli eccessi che i difetti di
fornitura, documentandoli con riferimento ai dati di vendita, chiedendo
contestualmente che la fornitura venga adeguata alle reali esigenze
diffusionali del punto vendita (mediante fornitura dei prodotti in difetto e
mediante richiamo anticipato dei prodotti in eccesso, con apposito modulo, con l’avvertenza che, in difetto di adeguamento delle
forniture nel termine di 5 giorni, la pratica commerciale dovrà intendersi
scorretta. In tal caso, sarà possibile rivolgersi alla struttura Locale che
informerà quella Nazionale
e quest’ultima investirà il pool dei legali della problematica che suggerirà
come intervenire con riferimento alla piazza o al caso specifico
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