13 maggio 2012

Modalità operative dell’art.39

 L’ art. 39  ha determinato un cambiamento significativo delle regole del rapporto distributivo,  riconoscendo agli Edicolanti una serie di importanti diritti e facoltà.
Riportiamo in dettaglio alcuni aspetti normativi fondamentali che ora regolano la nostra attività quotidiana. Ribadiamo che quanto è riportato è oggi “legge” non è quindi riconducibile ad un Accordo di  natura privatistica, per cui la distribuzione locale non può esimersi dai propri doveri.

Le aree distributive che dovessero aver difficoltà nel rendere la merce  potranno utilizzare gli allegati. Siamo a disposizione per approfondire ogni problema sul tema.

d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

1) Ai sensi della lettera d-ter del nuovo art. 5 del D. Lgs. n. 170/2001, gli Edicolanti possono rendere, in compensazione, i prodotti ricevuti in conto vendita al fine di ridurre le anticipazioni finanziarie. Questa norma deve essere intesa nel senso di autorizzare le rese anticipate. Ad avviso dello SNAG - anche se la norma non lo prevede espressamente – tale facoltà dovrà essere esercitata tenendo conto del principio di parità di trattamento e con consapevolezza imprenditoriale, perché l’obbiettivo è quello di ridurre gli importi degli estratti conto, ma soprattutto di ottimizzare le forniture e massimizzare le vendite.

La resa dovrà avvenire scrivendo, se possibile, sulla bolla di resa oppure, su apposito modulo ,le pubblicazioni rese con la dizione: “pubblicazioni restituite in compensazione delle anticipazioni finanziarie ai sensi della lettera d-ter dell’art. 5 del Decreto n. 170/2001”. L’Edicolante potrà defalcare il valore delle pubblicazioni rese dal primo estratto conto utile. E’ importante conservare copia dell’elenco delle pubblicazioni rese per gli eventuali casi di contestazione.

d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

Ai sensi della lettera d-quater del nuovo art. 5 del D. Lgs. n. 170/2001 è facoltà dell’Edicolante contestare al Distributore Locale sia le carenze, che gli eccessi di fornitura, rispetto alla domanda di mercato.

In questi casi gli Edicolanti possono segnalare al Distributore Locale (preferibilmente a mezzo di raccomandata A.R. o via fax) sia gli eccessi che i difetti di fornitura, documentandoli con riferimento ai dati di vendita, chiedendo contestualmente che la fornitura venga adeguata alle reali esigenze diffusionali del punto vendita (mediante fornitura dei prodotti in difetto e mediante richiamo anticipato dei prodotti in eccesso, con apposito modulo, con l’avvertenza che, in difetto di adeguamento delle forniture nel termine di 5 giorni, la pratica commerciale dovrà intendersi scorretta. In tal caso, sarà possibile rivolgersi alla struttura Locale che informerà quella Nazionale e quest’ultima investirà il pool dei legali della problematica che suggerirà come intervenire con riferimento alla piazza o al caso specifico

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