Profonde variazioni sono state apportate al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n° 170 che, come è noto, rappresenta buona parte del quadro normativo italiano per la vendita di quotidiani e periodici.
Le modifiche vanno ad integrare, senza quindi eliminare, quelle che rappresentano le regole del settore.
Evidenziamo che il Decreto deve essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed il testo potrebbe ancora subire delle modifiche.
Siete quindi invitati a mantenere i consueti rapporti con le Agenzie di distribuzione locale.
Vi informiamo che il 7 febbraio alle ore 16-30 è convocato presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma il tavolo tecnico di tutte le componenti della filiera per affrontare e approfondire le recenti disposizioni normative in materia di distribuzione e vendita dei giornali
Le modifiche, che ricordiamo devono essere convertite in legge, non hanno toccato i limiti di metratura come sembrava dalle prime stesure del decreto né il prezzo di cessione delle testate alla rete di vendita sia esclusiva come per quella non esclusiva.
Sostanziali modifiche, sulle quali sono in corso richieste di chiarimento anche per termini “sconosciuti” nell’ambito editoriale, sono state comunque apportate al D.lgs. 170.
Purtroppo abbiamo dovuto constatare delle difficoltà a comunicare con la rete di vendita attraverso il nostro “giornale SNAG”, in quanto le modifiche di legge sembrano non gradite al nostro distributore locale. Chiediamo quindi la vs collaborazione ad inoltrare il seguente comunicato ai vs colleghi.
Nello specifico dalle variazioni apportate si vanno a stravolgere quelli che sono i pilastri per la vendita del prodotto in edicola ma anche della distribuzione la quale perderebbe gran parte del proprio coercitivo potere sulla rete di vendita.
Come abbiamo avuto modo di discutere in questo post alcuni termini utilizzati dalla legge nella giurisprudenza non hanno una chiara valenza. “Edicolante”, cosa vuol dire? Il tabaccaio che vende giornali è un edicolante o è un non esclusivo? Le edicole possono rendere i prodotti “complementari”..., cosa vuol dire? Ognuno avrebbe una sua definizione per tale termine, il problema è che non si capisce l’interpretazione che ha voluto dare il legislatore. Possiamo vendere anche altri prodotti secondo la norma vigente. Noi lo potevamo fare anche prima tendendo però presente gli indirizzi regionali della Lombardia, che prevedono la possibilità di vendere al massimo il 30% di prodotto non editoriale. E’ ancora in vigore questa norma? Qual è la norma vigente? Possiamo inoltre defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita. Sostanzialmente noi riceviamo tutto in conto vendita e all’interno di tale materiale parte di esso giunge in conto deposito, cioè con una forma di pagamento scaturita da un accordo nazionale. E’ evidente però che non ha senso defalcare dall’estratto conto prodotto non pagato…Importante aspetto è quello degli sconti, non solo parametrati al basso aggio che percepiamo ma anche fiscalmente sarebbe un vero problema gestire degli sconti. La mancata fornitura in eccesso come in difetto si configura come una pratica commerciale sleale, quindi, da dimostrare ma identificata per legge. In chiusura si evidenzia che le clausole contrattuali contrarie al presente articolo sono nulle. Ribadiamo che si fa riferimento solo al contrasto con l’art. 5 del Decreto Legislativo 170 non ad altre norme.
Al momento quindi molti dubbi sono sotto l’attenzione dei rappresentanti sindacali, dei tecnici ma anche dei distributori e del mondo editoriale e vi terremo informati su ogni sviluppo in merito.
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